In data 19 novembre 2009, presso la sede Confsal a Roma in viale di Trastevere 60, tramite l’accordo interconfederale nazionale per la costituzione di un organismo bilaterale denominato EBITEN, e degli EBITEN regionali competenti per territorio (Ex. Art. 2, comma 1, lett. H, D. Lgs. n. 276/2003; art. 2, comma 1, lett. ee, D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; art. 51 comma 4 del D. lgs. 81/08) le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
- Confsal – Confederazione Sindacati Autonomi lavoratori con sede a Roma in Viale Trastevere 60, C.F. 97279170589;
- Fesica Confsal (Federazione Sindacati Industria, Commercio, Artigianato) con sede in Roma in P.zza di Villa Carpegna, 58 C.F. 05968071000;
e
– l’organizzazione datoriale Sistema Impresa (Confederazione delle imprese e dei professionisti) con sede in Crema (CR) via Olivetti 17, C.F. 91027920197
hanno convenuto di costituire, a mezzo di atto notarile, ai sensi dei seguenti articoli:
- art. 2, comma 1, lett. h), D. Lgs. n. 276/2003;
- art. 2, comma 1, lett. ee), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- art. 51 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
un organismo bilaterale denominato in sigla EBITEN il quale svolge su tutto il territorio nazionale ogni attività prevista dalla normativa vigente in capo agli “enti bilaterali” e agli “organismi paritetici”, prioritariamente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In sintonia con le previsioni dell’Accordo Interconfederale l’EBITEN è stato costituito anche per mezzo di atto notarile a Cremona, in data 9 dicembre 2009 (REPERTORIO N.1756; RACCOLTA N.872) presso il Notaio Dr. Francesco Scali.
L’EBITEN, costituisce pertanto lo strumento operativo delle Parti Sociali in materia di welfare, occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuato dalle Parti Sociali nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti per discussione.
L’EBITEN con RISOLUZIONE N.25/E dell’Agenzia delle Entrate del 8 aprile 2013, ha visto riconosciuta la causale del contributo (“ENBI”) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale medesimo e in data 14 maggio 2013 ha attivato tale sistema di riscossione grazie alla circolare INPS n. 80.
Le parti attraverso il sopramenzionato Accordo Interconfederale hanno convenuto di sviluppare un sistema di bilateralità intersettoriale e trasversale per tutti i CCNL in grado di razionalizzare in un unico strumento operativo tutte le attività previste dalla normativa vigente in capo agli enti bilaterali e agli organismi paritetici fornendo un servizio snello ed efficace.
LE PARTI SOCIALI
L’EBITEN è stato costituito tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
1) Confsal – Confederazione Sindacati Autonomi lavoratori con sede a Roma in Viale Trastevere, 60, C.F. 97279170589. www.confsal.it
La Confsal è una delle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale riconoscimento le è stato conferito per il settore pubblico dalle rilevazioni dell’Aran – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e per il settore privatistico dalle rilevazioni del Ministero del Lavoro in forza di contratti e negoziati stipulati, nonché della diffusione sul territorio nazionale (www.confsal.it).
In aggiunta la circolare MLPS 14/95 identica quali maggiormente rappresentative le OO.SS. presenti al CNEL tra cui si annovera la CONFSAL – scarica la circolare:
rappresentatività delle OO.SS a livello nazionale
Presenze Confsal in organismi istituzionali:
– CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro con due rappresentanti;
– CIV – Comitato Indirizzo e Vigilanza dell’INPDAP con due rappresentanti;
– CIV – IPOST (Postelegrafonici) con 1 rappresentante;
– In sottocomitati INPDAP con due rappresentanti;
– Nel Comitato Nazionale INPS Pensionati Dipendenti con un rappresentante;
– In Comitati Regionali e Provinciali INPS e NEI CLES – Comitati per l’emersione del lavoro sommerso;
– Comitato di Sorveglianza PON – piani occupazionali nazionali;
– CESE – Comitato Economico e Sociale Europeo;
– C.I.V. INAIL;
– C.I.V. INPS;
– Commissione Consultiva per la salute e sicurezza presso il ministero del lavoro ex art.6 d.lgs. 81/08.
2) FESICA – CONFSAL (Federazione Sindacati Industria, Commercio, Artigianato) con sede in Roma in Piazza di Villa Carpegna n. 58, C.F. 05968071000. www.fesica.it
Fesica Confsal è un sindacato autonomo che nasce nel 1992 con l’intento di costituire una forza sindacale libera dai partiti e da ideologie.
Fesica Confsal si prefigge di operare per la realizzazione della tutela e della valorizzazione del lavoratore inteso come fondamentale protagonista della vita economica e sociale del Paese.
L’iniziativa di Fesica Confsal è ancorata ai saldi principi di democrazia, pluralismo ed indipendenza, quali supporti necessari finalizzati a garantire un effettivo protagonismo partecipativo, e interpreta quelle aspettative del mondo del lavoro deluse dalla politica dei sindacati a forte caratterizzazione ideologica (www.fesica.it).
e la Parte Sociale datoriale:
4) SISTEMA IMPRESA (Confederazione delle imprese e dei professionisti) con sede in Crema (CR) via Olivetti n. 17, C.F. 91027920197 www.sistemaimpresa.org
Il Sistema associativo rappresenta, ad oggi, oltre 120.000 MPMI del Commercio, del Turismo, dei Servizi, dell’Artigianato, della Cooperazione e della Piccola e Media Industria con un indotto di circa 960.000 addetti.
A Sistema Impresa è stata riconosciuta la natura di Associazione a carattere nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 agosto 2010 Prot. Ministeriale N. 15/ IV/ 0018001/ MA002.A003.
La Confederazione promuove inoltre forme di collaborazione a vari livelli volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo del Paese. Un esempio di tali collaborazioni è l’accordo quadro tra l’INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e Sistema Impresa (determinazione presidenziale INAIL N.145 del 21/04/2015) finalizzato a conseguire significative iniziative sul territorio nazionale in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sistema Impresa e CONFSAL sono le Parti Sociali costituenti il Fondo Formazienda – Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua. Formazienda contribuisce ad accrescere la cultura della formazione nelle imprese grazie al finanziamento di piani formativi. Formazienda rappresenta ad oggi sul territorio nazionale circa 90 mila aziende per 600 mila lavoratori dipendenti. www.formazienda.com
In base a tutto quanto sinteticamente sopra illustrato si ritiene che venga rispettata la corrispondenza al requisito normativo che prevede che “l’Ente Bilaterale sia costituito a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
SETTORI DI RIFERIMENTO – C.C.N.L. INDIVIDUANTI EBITEN
La sentenza della Corte Costituzionale n°176 del 2010, identifica gli Enti Bilaterali quali “organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva” che ne disciplina anche il funzionamento e la relativa quota di adesione.
La “settorialità” dell’ente pertanto, in base alla sentenza succitata, deriva dai Contratti Collettivi di Lavoro che lo individuano quale ente bilaterale di riferimento.
Ognuno, in ossequio all’art. 39 della Costituzione, è libero di applicare il C.C.N.L. che ritiene più opportuno nel rispetto dell’art. 36 della Cost. effettuando una valutazione ponderale in merito all’allineamento (vedi sentenza Consulta n.51/2015 che ha riconosciuta come legittima l’espressione usata dal Legislatore nell’art. 7, comma 4, della legge n. 31/2008) ai “parametri retributivi” e ai “trattamenti economici complessivi” previsti dai Contratti Collettivi stipulati dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori di riferimento; tale “armonizzazione” nella contrattazione che individua l’EBITEN quale organismo bilaterale di riferimento è stato effettuata escludendo tout court il fenomeno del c.d. “Dumping” contrattuale.
L’attività delle Parti Sociali Sistema Impresa e Confsal, unitamente alle Associazioni rappresentative settoriali ad esse aderenti, nell’ambito delle politiche attive per il lavoro, si è tradotta nella sottoscrizione per discussione dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro regolarmente depositati al CNEL e presso gli organi competenti:
– C.C.N.L. per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro, sottoscritto in data 18 dicembre 2012;
– C.C.N.L. terziario: commercio, distribuzione e servizi, sottoscritto in data 1 luglio 2013;
– C.C.N.L. – turismo e pubblici esercizi, sottoscritto in data 28 maggio 2014;
– C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori dei settori agricoltura – pesca e agroalimentare, sottoscritto in data 15 luglio 2014;
– C.C.N.L per le lavoratrici e i lavoratori del settore trasporto, spedizioni e logistica, sottoscritto in data 15 luglio 2014;
– C.C.N.L per le lavoratrici e i lavoratori operanti nel settore produzione e lavoro – industria e artigianato, sottoscritto in data 15 luglio 2014;
– C.C.N.L per le lavoratrici e i lavoratori operanti nel settore della pulizia e servizi integrati/multiservizi, sottoscritto in data 15 luglio 2014;
– C.C.N.L per le lavoratrici e i lavoratori del settore terziario e turismo, sottoscritto in data 15 luglio 2014;
– C.C.N.L per le lavoratrici e i lavoratori del settore servizi alla persona, sottoscritto in data 15 luglio 2014;
– C.C.N.L. per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti, sottoscritto in data 14 giugno 2016.
La modifica del rapporto di lavoro può avvenire anche in assenza delle rappresentanze sindacali senza che ciò comporti una violazione dei diritti dei lavoratori. Il contratto collettivo si configura come una fattispecie di diritto comune e, pertanto, qualora non sia previsto un limite temporale alla sua efficacia, è concesso alle parti di recedere anche unilateralmente ante tempus. Il recesso da parte del datore è ammissibile purché venga rispettato:
– il principio di irriducibilità della retribuzione;
– la variazione non deve comportare un mutamento peggiorativo delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo e quindi l’applicazione di un trattamento complessivo deteriore. Tale valutazione va effettuata considerando non solo la retribuzione tabellare, ma l’insieme delle disposizioni economiche e normative dei due contratti (in armonia con consolidata giurisprudenza ad esempio Cass. 11 agosto 2004 n. 15605, Cass. 1 settembre 2003 n. 12760).
PRESENZA TERRITORIALE
Corrispondenza al requisito normativo che prevede che l’Ente Bilaterale sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.
L’EBITEN si articola sul territorio nazionale attraverso Enti Bilaterali regionali (costituiti su iniziativa delle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori e della stessa organizzazione sindacale datoriale soci dell’Ente Bilaterale Nazionale), quali ad esempio:
– EBITEN LOMBARDIA C.F. 01364250199 a rogito notaio Dott. Tommaso Gianì in data 2 settembre 2005 (rep. N. 82974 racc. N.13091)
– EBITEN MARCHE C.F. 02468130428 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 6 maggio 2010 (rep. N.27.608 racc. N.9.614)
– EBITEN CAMPANIA C.F. 95129780631 a rogito notaio Dott. Maurizio Savio in data 26 febbraio 2010 (rep. N. 2480 racc. N. 1673)
– EBITEN PIEMONTE C.F. 10550720014 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N. 28.765 racc. N. 10.435)
– EBITEN LIGURIA C.F. 02047770991 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N. 28.766 racc. N. 10.436)
– EBITEN SICILIA C.F. 02433470818 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N.28.767 racc. N.10.437 )
– EBITEN VENETO C.F. 03701710240 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N.28.764 racc. N.10.434 )
– EBITEN LAZIO C.F. 11479511005 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N.28.769 racc. N.10.439 )
– EBITEN EMILIA ROMAGNA C.F.02616070344 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N.28.768 racc. N.10.438 )
Presumibilmente entro la fine dell’anno in corso l’articolazione regionale si svilupperà anche nelle rimanenti regioni italiane.
ATTIVITÀ DELL’EBITEN IN SINTESI
INTERMEDIAZIONE DEL LAVORO
EBITEN è soggetto accreditato nell’albo informatico del Ministero del Lavoro fra gli operatori abilitati all’ “Attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro” ex art. 6 D.lgs. 276/2003 dal 20/06/2014.
Il codice intermediario attribuito dal Ministero del Lavoro è il seguente: D142S014146
Pertanto l’EBITEN svolge le attività di raccolta CV, preselezione, mediazione domanda/offerta, attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo, orientamento professionale e le comunicazioni a seguito di intermediazione.
SVILUPPO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
In concordanza con le disposizioni dell’Art. 49 comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, le organizzazioni sindacali costituenti l’EBITEN hanno sottoscritto in data 28 febbraio 2012 l’“Accordo interconfederale nazionale sul rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art.48 d.lgs.81/08)” e in data 03 aprile 2012 l’ ”Accordo interconfederale integrativo dell’accordo interconfederale nazionale sul rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art.48 d.lgs.81/08) del 28/02/2012” .
In concordanza con l’art. 48 comma 7 D.lgs.81/08, i Rappresentanti formati dall’EBITEN seguono percorsi formativi di carattere intercategoriale, ricomprendenti fattori di rischio peculiari di ogni settore merceologico, con tempistiche e contenuti adeguati alla normativa vigente.
L’EBITEN ha attivato il “SERVIZIO RLST” per tutte le aziende aderenti designando loro gli RLST formati, i quali maturano le proprie competenze e conoscenze grazie a piani formativi intercategoriali e quindi potenzialmente in grado di operare in tutte le macro-categorie ATECO, e comunicandone all’INAIL i rispettivi nominativi.
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E CONCILIAZIONE
Tra le funzioni assunte nel tempo dagli enti bilaterali ha acquistato rilievo sempre maggiore quella della certificazione dei contratti di lavoro in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro, quindi qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato ed autonomo, ma anche contratti di appalto, di somministrazione, di agenzia, di rappresentanza commerciale ecc.
In tale prospettiva si inseriscono le disposizione dell’art.76 D.lgs. n. 276 del 2003 che collocano gli enti bilaterali nel novero dei soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro.
L’EBITEN svolge l’attività di certificazione dei contratti di lavoro presso la propria Commissione di Certificazione costituita ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e presso le Commissioni regionali ove costituite. Gli “atti certificatori” vengono comunicati annualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il monitoraggio conseguente dalle Parti Sociali dell’ente.
BREVI CENNI OPERATIVI POSTI IN ESSERE DAGLI EBITEN REGIONALI
L’EBITEN traccia le linee guida d’indirizzo e d’operatività, prioritariamente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per le proprie diramazioni regionali competenti per territorio. A tal proposito si segnala al solo titolo esemplificativo che:
LOMBARDIA
L’EBITEN Lombardia è soggetto attivo nei Comitati provinciali di coordinamento ex. art 7 D.lgs. n. 81/08 nelle provincie di Cremona, Lodi, Brescia, Bergamo, Como, Sondrio, Lecco, Pavia, Varese, Mantova.
L’EBITEN Lombardia ha da sempre promosso attività formative e di collaborazione con le imprese, condividendo percorsi e modalità con Regione Lombardia. Esempio tangibile di tale collaborazione è il “Protocollo d’intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l’apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi” in applicazione della DGR n. 19432 del 19 novembre 2004, pubblicata sul B.U.R.L. N. 50 Serie Ordinaria.
L’EBITEN Lombardia collabora proficuamente col Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua Formazienda costituito dalle medesime parti sociali in precedenza citate. Il Fondo Formazienda ha stanziato insieme alla Regione Lombardia, attraverso l’Avviso n. 1/2010, due milioni di euro per la sperimentazione congiunta di un programma di formazione continua basato sull’integrazione di strumenti e risorse. Tale importante sperimentazione è stata rinnovata, in egual misura, con l’Avviso n. 4/2012: “Integrazione di strumenti e risorse tra Fondo Formazienda e Regione Lombardia per il finanziamento di Progetti Quadro”.
In data 11/07/2014 sono stati siglati gli Accordi Applicativi Lombardi sull’avviso comune regionale “EXPO E LAVORO” fra Sistema Impresa Lombardia e le OO.SS. lombarde di CONFSAL – FESICA CONFSAL che individuano l’EBITEN Lombardia come ente bilaterale di riferimento. Anche EBITEN Lombardia è stato riconosciuto soggetto abilitato all’“Attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro” ed inserito come Ente accreditato nell’albo informatico del Ministero del Lavoro per gli operatori abilitati all’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro ex art. 6 D.lgs. 276/2003.
PIEMONTE
L’EBITEN Piemonte è stato riconosciuto dalla provincia di Torino quale organismo bilaterale legittimato a svolgere corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come da D.lgs. 81/08. L’EBITEN Piemonte rientra nel catalogo sicurezza 2013-2014 della provincia di Torino come soggetto promotore corsi per Rappresentanti di lavoratori per la sicurezza aziendale e territoriali e relativi aggiornamenti (RLS e RLST).
L’EBITEN Piemonte partecipa come soggetto promotore nei bandi per la presentazione di Progetti Formativi di Area – PFA 2013/2014 nelle Provincie di Torino, Asti, Cuneo, Novara
In data 02.12.2013 l’EBITEN Piemonte è stato inserito dalla Regione Piemonte nell’elenco dei soggetti formatori della Regione Piemonte come soggetto abilitato ope legis ai fini dell’erogazione della formazione in materia di 81/08.
La Regione Piemonte infatti ha inserito la diramazione regionale piemontese dell’EBITEN, a seguito di apposita istanza, nell’“elenco degli enti bilaterali e degli organismi paritetici”, nell’“elenco dei soggetti formatori abilitati ad erogare il corso di formazione per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi” e nell’“elenco dei soggetti formatori abilitati ad erogare il corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (rspp e aspp)”.
SICILIA
L’EBITEN Sicilia è stato anch’esso inserito con riserva nell’elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali costituiti nella regione Sicilia ai quali i datori di lavoro devono fare richiesta per la formazione dei lavoratori ex art.37 comma 12 D.lgs.81/08 s.m.i.;
VENETO
L’EBITEN Veneto è anch’esso soggetto attivo nei Comitati provinciali di coordinamento ex. art 7 D.lgs. n. 81/08.
CAMPANIA
La Direzione regionale Inail per la Campania, in collaborazione con EBITEN Campania, ha sviluppato un progetto di prevenzione finalizzato alla implementazione di una piattaforma software multimediale dedicata alla formazione a distanza. Tale piattaforma è stata denominata SOFIA (Sistema Orientato alla Formazione Integrata Aziendale in materia di sicurezza). I risultati ottenuti hanno evidenziato l’efficacia e la versatilità dello strumento utilizzato, permettendo in tempi brevi la formazione di una larga parte del personale Inail del territorio regionale. Sulla scorta dei risultati ottenuti sono stati avviati due ulteriori percorsi di formazione, frutto di convezioni stipulate tra la Direzione Regionale per Campania dell’Inail e due importanti strutture pubbliche di rilievo territoriale: l’Inps – Direzione regionale per Campania e l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale “Antonio Cardarelli”.
CONCLUSIONE
In base al presente studio emerge non solo il rispetto del requisito normativo circa la rappresentatività delle Parti Sociali costituenti EBITEN ma anche la sua presenza e operatività sul suolo nazionale. A ciò si aggiunge che la Contrattazione Collettiva, alla base dell’adesione all’ente da parte delle imprese, ha come principio ispiratore l’allineamento retributivo e normativo con quella più diffusa con la sola differenziale in merito all’organismo bilaterale di riferimento e alla tipologia e modalità di erogazione dei servizi da quest’ultimo erogati direttamente o in partenariato/convenzione con altri enti sul suolo nazionale.
Per comodità di chi legge si riporta pedissequamente la normativa di riferimento in merito agli organismi bilaterali alla base del presente documento e più volte richiamata:
- l’art. 2 comma 1, lett. h), del D.lgs. 276/2003 definisce gli “enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- l’art. 2 comma 1, lett. ee) del D.lgs. 81/08 definisce gli “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- l’art. 51 comma 4 del D.lgs. 81/08 prevede che “sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.”;
- l’articolo 30 del D.lgs. 106/09 inserisce al D.lgs.81/08 i seguenti commi:
- 51 comma 3-bis – “gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.”;
- 51 comma 3-ter. – “ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”.