Da domani primo ottobre arriva la patente a crediti nei cantieri. Il nuovo sistema, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso. I soggetti tenuti al possesso della patente sono, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Tutti i chiarimenti sul funzionamento della nuova misura sono contenuti nella circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro, qui.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
Da ultimo, il legislatore – si legge nella circolare – esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza. Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessate
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso Spid personale o Cie. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf).
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del Durc e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del Dvr e la designazione del Rspp è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47. Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’ Ispettorato nazionale del lavoro sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del Durc – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento. Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.
A decorrere dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente a crediti tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/. E’ possibile scaricare l’auto-certificazione dei requisiti qui.
Per il Presidente di Ebiten Liguria, Domenico Daniele Geria, “il sistema della patente a punti nei cantieri si inserisce in un contesto di continua evoluzione del settore edile, sempre più orientato verso l’innovazione e la digitalizzazione. Questo strumento rappresenta un’opportunità per le imprese di qualificarsi e aggiornarsi costantemente, investendo nella formazione e nella sicurezza dei propri dipendenti“.