L’INAIL, con l’istruzione operativa n. 7507 del 1° agosto 2022, interviene in merito al tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2023, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022. L’Istituto ha infatti pubblicato il nuovo modello OT23 2023 e chiarisce le novità in riferimento al punteggio conseguibile e agli interventi di nuova introduzione.
Di particolare rilevanza il punto E-19: L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11857-1 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro – Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale – Parte 1: Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici”.
La norma recepisce il lavoro svolto dal direttore di Ebiten nazionale Dr. Matteo Pariscenti, quale membro di un comitato tecnico UNI in rappresentanza di Sistema Impresa.
Il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2023 (all.1), in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022, si rifà all’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Le sole novità introdotte riguardano:
- • l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l’anno 2022;
- • la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
- • la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad
alta frequenza; - • la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;
- • la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
• l’inserimento dell’intervento E-191;
• la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
• la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo (F-3 L’azienda ha attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine, consistenti in almeno due delle seguenti misure: a) installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore b) installazione di sistemi di videosorveglianza e di sistemi di allarme con chiamata alle forze dell’ordine c) miglioramento dell’illuminazione artificiale nella struttura e nelle aree annesse (parcheggi, vie di transito, etc)
Ma quali sono i vantaggi per le organizzazioni asseverate?
- il Modello di Organizzazione e gestione della Sicurezza (art. 30 c.1,2,3,4 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) asseverato può avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 e quindi delle sanzioni pecuniarie previste (minima € 25.800,00 – massima €1.549.370,00, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali dell’azienda);
- rientra tra i progetti finanziabili attraverso la partecipazione al bando ISI indetto dall’INAIL relativo agli incentivi in favore delle imprese che intendono realizzare interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro; inoltre, le imprese Asseverate costituite da almeno due anni, possono richiedere, come noto, una riduzione del premio annuale INAIL (rif. modello OT/23);
- gli Organi di Vigilanza possono tenerne conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
- rappresenta un possibile requisito per partecipare ai bandi di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici o privati, ove richiesto; consente di acquisire punteggi nei bandi di gara, ove richiesto dal capitolato;
- favorisce la riduzione dell’indice di frequenza (Ig) e gravità (If) degli infortuni;
- migliora la gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza;
- consente una verifica continua dei requisiti cogenti applicabili in relazione al modello di cui all’Art. 30 c.1,2,3,4 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Comunica l’impegno dell’impresa per la prevenzione e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.