Ritocchi alle norme sul superbonus ma nessuna proroga della detrazione (se ne riparlerà con la prossima manovra), semplificazioni per appalti e subappalti in vista dell’attuazione del Recovery Plan, revisione delle misure in vigore per snellire i procedimenti di Via e Vas. E ancora: governance centralizzata per l’attuazione del Piano di ripresa, firme digitali qualificate (come lo Spid) per sottoscrivere i referendum e le proposte di legge popolari, semplificazione della burocrazia per l’installazione delle colonnine elettriche e tante novità relative agli impianti fotovoltaici e di biogas. Sono queste alcune delle misure contenute nel decreto Semplificazioni-Governance che oggi ha ricevuto l’ok definitivo dell’aula del Senato con il voto di fiducia. Il testo era arrivato a Palazzo Madama blindato: la scadenza era infatti fissata per il 30 luglio.
Vediamo nel dettaglio i contenuti del decreto e le novità introdotte
PAROLA ANCHE AL PARLAMENTO: Il Parlamento monitorerà l’attuazione del Piano di ripresa. La novità, rispetto al testo originario, è contenuta in un emendamento del Pd, sottoscritto anche da altri gruppi, approvato durante il passaggio alla Camera. La cabina di regia dovrà trasmettere al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione del Recovery plan. Non solo, il Governo dovrà fornire alle Camere le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull’attuazione del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari; tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti; i documenti, riguardanti le materie di competenza, quelli inviati agli organi dell’Unione europea. Le commissioni, quindi, potranno formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili per accelerare l’attuazione;
LA GOVERNANCE DEL PNRR: Fin dal testo originario è stato previsto un assetto organizzativo a più livelli dedicato alla governance del Recovery plan. La responsabilità di indirizzo è assegnata a Palazzo Chigi. Viene istituita una cabina di regia, presieduta dal premier, alla quale partecipano di volta in volta i ministri e i sottosegretari competenti. La cabina “esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale” sull’attuazione degli interventi. Partecipano anche il presidente della Conferenza delle regioni, dell’Anci e dell’Upi quando sul tavolo ci sono temi che riguardano le regioni, i comuni e le province. In questi ultimi casi partecipa anche il ministro per gli Affari regionali. Potranno essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale. Tra i suoi compiti figura la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale. A supporto delle attività della cabina di regia è istituita una segreteria tecnica, che rimarrà in carica fino a fine 2026, la deadline fissata per il completamento del Pnrr. A Palazzo Chigi, inoltre, sarà istituita un’unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del Piano. Allo stesso tempo la governance del Pnrr prevede la creazione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli enti locali, di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della società civile. Partecipano inoltre rappresentanti delle organizzazioni della cittadinanza attiva, come aggiunto nel corso dell’esame in sede referente. L’articolo 8-bis, introdotto in sede referente, prevede il rafforzamento della Rete governativa permanente dell’attuazione del programma di Governo, che è stata recentemente istituita con il compito di provvedere alla costante attuazione dei provvedimenti attuativi e al recupero dell’arretrato di quelli non adottati. Stabilisce inoltre l’obbligo del Governo di trasmettere alle Camere le relazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, che in attuazione delle funzioni di monitoraggio e verifica, sono periodicamente curate dall’Ufficio per il programma di Governo cura per il Presidente del Consiglio. Contestualmente, è stata inserita in sede referente un’ulteriore disposizione che reca alcune modificazioni e abrogazioni di disposizioni normative, accomunate dalla finalità di consentire una più rapida attuazione normativa mediante eliminazione dei provvedimenti di secondo grado ivi previsti (articolo 66-bis);
APPALTI SOTTOSOGLIA: Nei casi di affidamento diretto degli appalti, ovvero quelli sotto la soglia di 150 mila euro, dovranno essere scelti preferibilmente “i soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati fra coloro che risultano iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e comunque nel rispetto del principio di rotazione”.;
AFFIDAMENTI SENZA GARA: I titolari di concessioni di lavori e servizi pubblici avranno più tempo per adeguarsi alla norma del Codice degli appalti che impone una quota di lavori – l’80% – che i concessionari senza gara “a monte” sono tenuti ad esternalizzare mediante l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica. La legge ordinaria dava tempo di adeguarsi entro la fine dell’anno. Gli emendamenti approvati prorogano la scadenza al 31 dicembre 2022, quindi un anno in più;
SEMPLIFICAZIONI APPALTI: Introdotte misure premiali di tutela della concorrenza nei contratti pubblici, a favore delle Pmi, relativi agli investimenti previsti nel Pnrr. Sono state poi previste semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Pnrr e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Ue. Nello specifico, rileva l’utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici, l’espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Alcune misure riguardano la fase esecutiva dei contratti pubblici. Viene introdotto un “premio di accelerazione” per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed è contestualmente innalzato l’importo delle penali per il ritardato adempimento. Vengono ridotte le stazioni appaltanti per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc, e si dispone una proroga, fino all’anno 2023, di alcune norme riguardanti (tra l’altro) la sospensione del divieto di “appalto integrato” e la sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori. Si prevede, inoltre, l’abrogazione della presentazione da parte del Governo della relazione al Parlamento sugli effetti delle sospensioni sperimentali di norme per gli anni 2019 e 2020. Nel corso dell’esame nelle commissioni è stata introdotta una modifica per differire dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per l’adozione dei decreti del presidente del Consiglio per l’individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;
SUBAPPALTI: Il dl introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021. In particolare, con immediata vigenza e fino al 31 ottobre 2021, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto (si sopprime, conseguentemente, un articolo del decreto Sblocca cantieri, il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40% il limite). Sono inoltre introdotte una serie misure destinate, invece, ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, tra cui, l’eliminazione per il subappalto del limite del 30% dell’importo per le cd. opere super specialistiche; l’affidamento alle stazioni appaltanti del compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario; il riferimento – in conseguenza di una modifica apportata in sede referente – direttamente al subappaltatore dell’obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; e l’introduzione della responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
SOTTOSOGLIA: Il provvedimento modifica alcune norme del precedente decreto Semplificazioni, relative, in particolare, all’affidamento diretto o comunque semplificato di appalti pubblici al di sotto di determinati importi di valore (cosiddetto “sottosoglia”), alle verifiche antimafia, e in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica, prorogando tali procedure fino al 30 giugno 2023, stabilendo, tra l’altro, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.
PROCEDIMENTI VIA E VAS: Il testo si ripropone due grandi obiettivi: integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec) e operare un intervento di semplificazione sulla disciplina di Via (Valutazione di impatto ambientale) e Vas (Valutazione ambientale strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell’ambiente. Entrando nel merito, viene ampliato l’ambito di attività della commissione tecnica Pniec anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano, assumendo così la nuova denominazione di “Commissione tecnica Pnrr-Pniec”. Le opere rientranti nei progetti strategici per la transizione energetica, inclusi nel Pnrr, saranno considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Viene velocizzato l’iter autorizzativo per le opere contenute nell’Allegato I-bis: le regioni sono tenute ad esprimere l’intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza dei servizi, al fine di consentire all’autorità competente il rilascio del provvedimento finale. Per quanto riguarda la procedura di Via, le modifiche riguardano, in sintesi: il concerto del ministero della Cultura; l’accelerazione della procedura attraverso la riduzione dei termini previsti; l’unificazione delle procedure previste nei casi di inutile decorso dei termini e per l’attivazione dei conseguenti poteri sostitutivi finalizzati all’adozione del provvedimento di Via; l’introduzione dell’automatico rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di Via relativo ai progetti Pnrr-Pniec. Un altro articolo si occupa di modificare i termini (che diventano perentori) per la verifica dell’istanza di Via e per l’eventuale richiesta di documentazione integrativa. Sono inoltre dimezzati i termini della fase di consultazione del pubblico. Cambia anche il rilascio del provvedimento unico ambientale (Pua) – previsto nel caso di procedimenti di Via di competenza statale – per delimitarne l’ambito e modificare il termine per la pubblicazione dell’avviso al pubblico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all’emissione del Pua stesso. Infine, un articolo istituisce la soprintendenza speciale per il Pnrr con l’obiettivo di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi, definendone compiti, poteri e risorse umane e finanziarie;
FONTI RINNOVABILI: Sul fronte delle fonti rinnovabili gli obiettivi generali sono i seguenti: incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (Fer) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione; potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l’aumento di produzione da Fer e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi; promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell’idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali; sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell’aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi); sviluppo di una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione. Nel dettaglio, viene ritoccata la disciplina delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini, ossia confinanti con aree tutelate dalla normativa paesaggistica. In particolare – ai fini dell’autorizzazione unica – viene previsto che il ministero della Cultura partecipi al procedimento unico, nel caso di progetti aventi ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese – secondo quanto specificato in sede referente – le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere e nelle aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. Nei procedimenti di autorizzazione di questi impianti localizzati in aree contermini, il ministero si esprime nell’ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del ministero non può attivare i rimedi amministrativi, previsti dalla normativa vigente avverso la determinazione di conclusione della Conferenza. L’articolo 31 contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone. Vengono esclusi dalla necessità della valutazione di impatto ambientale gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo “stand-alone” (destinati al mero accumulo o al consumo locale); in caso di mancata definizione dell’intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell’autorizzazione unica, il comitato inter-istituzionale può provvedere entro i novanta giorni successivi alla conclusione dell’istruttoria. Durante il lavoro delle commissioni è stata apportata una modifica volta ad equiparare agli impianti esistenti gli impianti autorizzati ma non in esercizio ai fini della applicabilità della procedura di autorizzazione semplificata. Per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW (10 nel testo originario), localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, si applicherà la procedura abilitativa semplificata. In sede referente, la portata della norma è stata estesa anche agli impianti ubicati in discariche o cave, ove sia stata completata l’attività di recupero e di ripristino ambientale. Un capitolo si concentra sulla regione Sardegna e prevede che entro 30 giorni un dpcm dovrà individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone nell’Isola. Con il dl Semplificazioni viene integrata la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, inserendovi la specificazione per cui sono tali gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi. In secondo luogo, si specifica che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro il rilascio dell’autorizzazione spetta al Mitr, sentito il Mims e d’intesa con la regione interessata. Si richiama espressamente la vigente disciplina relativa al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica;
REPOWERING: Arrivano poi semplificazioni per l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per le opere di modifica che comportano un incremento contenuto della potenza (repowering). Si dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell’area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento;
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: Le modifiche della Camera riguardano anche l’installazione di pannelli fotovoltaici solari e termici sul tetto degli edifici senza la previa acquisizione di atti amministrativi di assenso. Si introduce una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali. In particolare, il divieto di accesso agli incentivi non si applica – a date condizioni specificate in sede referente – agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli. Con una modifica è stata approvato l’innalzamento da 250 a 300 kW della soglia per l’installazione con mera denuncia di inizio attività di impianti per la produzione di energia derivante da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Il decreto prevede poi che la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici – così come delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all’esercizio di tali impianti – all’interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale si intendono elevate a 10 MW;
BIOGAS: Una modifica ha introdotte misure per riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas). Altra novità: riaperta la possibilità di accesso agli incentivi per gli impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto. Le materie devono derivare “prevalentemente” dalle aziende agricole realizzatrici “nel rispetto del principio di connessione”.
COLONNINE ELETTRICHE: Nell’ottica della semplificazione dei procedimenti, chi effettua l’installazione delle colonnine elettriche “presenta l’istanza all’Ente proprietario della strada per la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico” insieme “a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione”, concordati il distributore dell’energia elettrica. Alla richiesta potrà applicarsi la procedura della “conferenza semplificata”, dopo la quale l’autorizzazione dovrà essere emessa entro un mese;
SUPERBONUS: Come detto, il decreto non posticipa la scadenza del superbonus al 110% (tema rinviato alla prossima legge di Bilancio) ma apporta ritocchi alla normativa generale delle detrazioni. Si riconosce il 110% anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, rivedendo ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. Si estende alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi). La disposizione chiarisce che questi interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Si semplifica la disciplina per fruire del superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo). Una modifica riguarda anche la norma sul sismabonus al 100%: nello specifico, la norma interviene su alcuni requisiti tecnici che consento l’accesso alle detrazioni previste, sulle violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel superbonus, sull’applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette case antisismiche e sulla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-Cila;
ONERI BOLLETTE ELETTRICHE: Un decreto del Mef e del Mite, che sarà messo a punto su proposta dell’Arera, riscriverà le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema delle bollette elettriche, prevedendo che dovranno essere riscossi senza passare nella disponibilità dei venditori, anche avvalendosi di un soggetto terzo;
END OF WASTE E RIFIUTI: Novità riguardano anche cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto End of waste) per razionalizzare e semplificare l’iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell’autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra o dell’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. Con una modifica delle commissioni è stato chiarito che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, sono considerati rifiuti urbani solo a fini statistici. Altre misure riguardano la gestione dei rifiuti, al fine di: escludere le ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, a determinate condizioni, dall’ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti; dettare specifiche diposizioni sul trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici; introdurre alcune norme di semplificazione in tema di gestione e tracciabilità dei rifiuti; modificare la disciplina sulle funzioni di verifica e controllo sulla gestione dei rifiuti poste in capo al Mite e sulle comunicazioni alla Commissione europea; introdurre disposizioni sull’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti; dettare disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con Css-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto); disporre misure in materia di pulizia manutentiva di reti fognarie e semplificazioni in materia di impianti mobili di smaltimento; prevedere – con una norma inserita in sede referente – che gli operatori economici, in forma individuale o collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi applicabili agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande; innalzare la quota che le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare all’acquisto di pneumatici ricostruiti per i ricambi per le relative flotte di autovetture;
SMART ROAD: Un Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road per analizzare e promuovere l’adozione di strumenti operativi e di metodo, per monitorare gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, per effettuare studi e formulare proposte per l’aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma. La modifica prevede che con decreto del Mims si provveda ad aggiornare le soluzioni per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (smart road) fissandone i requisiti funzionali minimi per operatori di settore e concessionari di reti stradali e autostradali. Non solo, il futuro decreto dovrà anche adeguare e disciplinare le sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa, non omologati o non omologabili secondo l’attuale normativa di settore;
RISCHIO IDROGEOLOGICO: Le commissioni Affari costituzionali e Ambiente alla Camera ha aumentato a 80 milioni di euro, per il biennio 2021-2022, le risorse per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria. A cui si aggiungono semplificazioni di carattere generale: viene stabilito che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico – compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Pnrr – siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario;
FIRME REFERENDUM CON SPID: La sottoscrizione dei referendum e delle proposte di legge popolare potrà avvenire anche attraverso le firme elettroniche qualificate: lo Spid, l’identità digitale della Pubblica amministrazione, la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La norma è retroattiva: dal 1° luglio i comitati potranno raccogliere le adesioni attraverso un documento informativo sottoscritto con la firma qualificata. La modifica interviene anche sulla piattaforma per la raccolta delle firme digitali, prevista dall’ultima legge di Bilancio. Nella manovra è stato disposto che il Governo metta a punto l’hub digitale entro la fine dell’anno; la modifica Magi affida al ministero della Giustizia la messa a punto di un decreto per definire “le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma e i casi di malfunzionamento”. In attesa, però, che la piattaforma prenda il via l’emendamento inserisce una norma ponte utilizzabile già in estate (per i referendum sull’eutanasia e la giustizia, ad esempio): “Dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma, le firme necessarie per i referendum” e le proposte di legge popolari “possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi”. Saranno i comitati promoroti a predisporre il documento digitale con l’acquisizione del nome, del cognome, del luogo, della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Le firme elettroniche qualificate raccolte non saranno soggette all’autenticazione.
PORTO D’ARMI: “Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l’adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi”. Lo prevede un emendamento al dl Semplificazioni-governance, a prima firma Umberto Buratti (Pd), approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Ambiente alla Camera. Sarà sempre il sindaco ha comunicare al prefetto i nominativi dei soggetti a cui applicare la stretta.
‘CERVELLONI’ SCUOLE-ATENEI: Nasceranno due nuove anagrafi, quella nazionale dell’istruzione e una dedicata all’istruzione superiore. La prima anagrafe, l’Anist, che nascerà al ministero dell’Istruzione, sostuirà tutte le banche dati degli studenti, docenti, il personale Ata, delle scuole in generale, compresi i voti presenti nei registri. L’Anis, invece, raccoglierà i dati delle università, contenendo anche informazioni relative ai diplomati, laureati, corso di studio. Quest’ultima sarà creata al Mur.
CONFISCHE MAFIA: Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati a Comuni e Regioni, possono essere impiegati per finalità di lucro, come gli affitti. I proventi dovranno essere reimpiegati, oltre per attività sociali come già previsto, anche per sostenere le spese di manutenzione straordinaria degli stessi bene confiscati. Oltre alla locazione degli immobili, si specifica che la notifica del provvedimento di destinazione perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell’ente destinatario. La modifica introdotta alla Camera consente di superare le situazioni nelle quali i destinatari dei beni, pur avendo formalmente manifestato la volontà di acquisirli, dopo la notifica del decreto di trasferimento, ne ritardano la presa in consegna, per varie ragioni, creando così una potenziale indeterminazione del soggetto gestore responsabile. In particolare, si disciplinano le conseguenze della revoca della destinazione del bene, prevedendo espressamente che il bene stesso rientri nella disponibilità dell’Agenzia dei beni confiscati. La stessa, entro 2 mesi, deve verificare la possibilità di destinazione del bene rientrato nella sua disponibilità secondo la procedura ordinaria disciplinata dal Codice antimafia. La misura garantisce che venga esperito ogni possibile tentativo di destinazione del bene perché venga reimpiegato a scopo sociale. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il bene – analogamente a quanto previsto dal Codice antimafia per i beni immobili rimasti invenduti – viene mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia e la relativa gestione è affidata all’Agenzia del demanio;
OPERE COMMISSARIATE: Sei mesi in più di tempo per individuare ulteriori opere per i quali disporre la nomina di commissari straordinari;